Comitato Unico di Garanzia (CUG)

 

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I principali punti della Direttiva della Presidenza del Consiglio relativa alle linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e le discriminazioni:

  • in ciascuna amministrazione deve essere costituito un unico CUG, che include le rappresentanze sia del personale dirigente, che del personale non dirigente;
  • il CUG deve essere unico anche per le amministrazioni dove vi sia coesistenza di personale in regime di diritto pubblico e di personale contrattualizzato;
  • nessuna indicazione viene fornita dalla direttiva riguardo al numero dei componenti del CUG; su questo aspetto vale pertanto quanto stabilito nel comma 02 dell'art. 57 del d.lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 21 della L. 183/2010;
  • i componenti rimangono in carica 4 anni;
  • ogni CUG deve dotarsi di un proprio regolamento interno di organizzazione, dove si può prevedere la eventuale partecipazione di esperti esterni.

Fra le numerose attribuzioni dei Comitati unici, elencati al punto 3.2 della Direttiva, ricordiamo la verifica dell’attuazione, da parte dell’amministrazione, degli obblighi previsti in materia di valutazione dei rischi da stress-lavoro correlato. Inoltre, l’amministrazione consulterà preventivamente il CUG ogni qualvolta intenda adottare provvedimenti in materia di flessibilità, orario di lavoro, part-time, congedi, formazione, progressione di carriera, ecc.


 

Componenti CUG - Sede


Incontri e Politiche
    Pari opportunità, benessere organizzativo e azioni positive: il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia (CUG)

  • Regolamento per fondo di solidarietà per le donne vittime di violenza 
       


Normativa C.U.G.


Informativa per i colleghi
  • Lettera   
  • Somministrazione di un questionario relativo ad eventuali situazioni di disagio per il personale dell’Ente