Indice Sindaco

Il Sindaco - Attribuzioni

Funzioni, distintivo e giuramento (art. 34 dello Statuto comunale)

Il Sindaco è capo dell'amministrazione ed ufficiale del Governo.

Il Sindaco rappresenta il Comune, sovraintende all'andamento ge­nerale dell'Ente, provvede a dare impulso e a coordinare l'attività degli organi comunali; dirige l'attività della Giunta; mantenendone l'unità di indirizzo politico-amministrativo e assicurandone la rispon­denza agli atti di indirizzo del Consiglio.

Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dallo Statuto e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribui­te o delegate al Comune.

Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Prima di assumere le funzioni di ufficiale di Governo il Sindaco presta giuramento dinanzi al Prefetto secondo la formula di cui all'art. 11 del T.U. 10 gennaio 1957 n. 3.

Attribuzioni di Amministrazione (art. 35)   

Il Sindaco quale capo dell'Amministrazione:

a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;

b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico­amministrativa del Comune e ne rappresenta la volontà collegiale;

c) coordina l'attività dei singoli assessori;

d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della Giunta;

e) promuove iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

f) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;

g) convoca i comizi per i referendum consultivi;

h) adotta ordinanze;

i) rilascia autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

l) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune;

m) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sentita la Giunta;

n) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta e del Segre­tario Generale;

o) può conferire incarichi a tempo determinato che non costitui­scono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'Amministra­zione, entro i limiti e con le modalità previste dalla legge e del successi­vo art. 47;

p) nomina il responsabile degli uffici e dei servizi sentito il Segretario Generale, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri dell'articolo 51 della legge n. 142/90 e del regolamento organico del personale, che disciplina la durata e le modalità;

q) nomina i componenti degli organi consultivi del Comune nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dalla legge e dal presente Statuto;

r) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici comuna­li, sentito il parere del Segretario Generale;

s) fa pervenire all'ufficio del Segretario Generale l'atto di di­missioni;

t) nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso Aziende, Enti, Istituzioni, operanti nell'ambito del Comune o della Provincia i quali sono tenuti a relazionare semestralmente al Consiglio Comunale sull'attività svolta e sui risultati di gestione.

u) coordina, nell'ambito della disciplina generale prevista dalla legge, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministra­zioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

Attribuzioni di vigilanza (art. 36)

Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informa­zioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente o su richiesta del Segretario Generale indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

 c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, apparte­nenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;

e) collabora con i revisori dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle funzioni nei confronti delle Istituzioni;

 f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, Aziende speciali, Istituzioni e Società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.   

Attribuzioni di organizzazione (art. 37)   

Il Sindaco:

a) propone argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta e la presiede;

b) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori;

c) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rien­tranti nelle attribuzioni delegate ad assessori, al Segretario Comunale;

 d) propone argomenti da trattare e ordini del giorno da sottoporre al Consiglio e ne richiede la convocazione al Presidente;

e) partecipa direttamente o a mezzo un assessore dallo stesso delegato, alle riunioni del Consiglio.

Il Sindaco ed i membri della Giunta possono intervenire alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

Deleghe (art.38)    

Il Sindaco ha la facoltà di assegnare ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega, anche generica, a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua perti­nenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzio­nalità, lo ritenga opportuno.

Le deleghe di cui al presente articolo e le eventuali modificazioni delle stesse devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio. Nell'esercizio delle attività delegate gli assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e a loro si applicano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

Attribuzioni del Sindaco quale ufficiale del Governo (art. 39)   

Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) all'emanazione degli atti che sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

Colui che legalmente sostituisce il Sindaco esercita anche le funzio­ni attribuite allo stesso nella qualità di ufficiale di Governo, e può su autorizzazione del Sindaco recarsi personalmente fuori dalla casa comunale per gli adempimenti di cui all'art. 1, comma 2, della legge 29 maggio 1989 n. 211.

Potere di ordinanza del Sindaco (art. 40)    

Il Sindaco adotta ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamen­ti generali e comunali.

Il Sindaco quale ufficiale di Governo adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provve­dimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al ime di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Ove l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 sia rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero eventualmente incorsi.

Sostituzione del Sindaco (art. 41)   

Il Sindaco nomina tra gli assessori il Vice Sindaco.

Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedi­mento, esercitando, senza alcuna delega, tutte le funzioni allo stesso spettanti sia come capo dell'Amministrazione che come ufficiale del Governo; a tale scopo deve essere in possesso dei requisiti di compatibi­lità e di eleggibilità alla carica di Sindaco.

In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, le funzioni vicarie del Sindaco vengono esercitate dal componente della Giunta più anziano di età.

 Cessazione dalla carica di Sindaco per decadenza, dimissioni o morte (art. 42)

Qualora nel corso del mandato, il Sindaco venga a cessare dalla carica per decadenza, dimissioni o morte, si procede alla nuova elezio­ne dell'organo. Competente alla dichiarazione di decadenza è la Sezio­ne provinciale del Comitato regionale di controllo. Nella ipotesi di dimissioni dalla carica, la comunicazione dell'avvenuto deposito della manifestazione di volontà al Consiglio Comunale, alla Sezione provin­ciale del Comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli Enti Locali, compete al Segretario Generale.

Le competenze del Sindaco e della Giunta sono esercitate dal Com­missario nominato ai sensi dell'art. 55 dell'Ordinamento amministrati­vo degli Enti Locali, approvato con legge regionale 16/1963 e successi­ve modificazioni ed integrazioni.

La nuova elezione del Sindaco avrà luogo alla prima tornata eletto­rale utile. La durata in carica del nuovo eletto è rapportata al periodo di carica residuo del Consiglio.

Ove alla data di cessazione dalla carica di Sindaco intercorra meno di un anno da quella prevista per il rinnovo del Consiglio, la nuova elezione del Sindaco è abbinata all'elezione del Consiglio.

Nel caso in cui il Consiglio venga a cessare per la perdita contestuale di almeno metà dei suoi componenti o per altra causa, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, la nuova elezione del Consiglio avrà luogo entro novanta giorni. La durata in carica del Consiglio è rappor­tata al periodo di carica residuo della carica del Sindaco.

Ove manchi meno di una anno per la cessazione dalla carica di Sindaco, la nuova elezione del Consiglio è abbinata all'elezione del Sindaco.

I poteri del Consiglio vengono assunti da Commissari nominati secondo le modalità previste dall'art. 55 dell'Ordinamento amministra­tivo degli Enti Locali, approvato con L. R. 16/1963    e successive modifi­cazioni ed integrazioni.

Rimozione del Sindaco (art. 43)   

Ove il Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, valutati l'esistenza di gravi inadempienze programmatiche, può pro­muovere, una sola volta nel quadriennio, la consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del Sindaco.

La consultazione avviene secondo le modalità previste dalla legge e non è valida se non vi ha preso parte almeno la metà più uno degli elettori. L'accoglimento della proposta determina la decadenza del Sindaco, che viene dichiarata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli Enti Locali, entro quindici giorni dalla comunicazione.

Il non accoglimento della proposta determina la decadenza del Consiglio che viene dichiarata con decreto del Presidente della Regio­ne, su proposta dell'Assessore regionale per gli Enti Locali, entro quindici giorni dalla comunicazione.

 

(artt. da 34 a 43 dello Statuto Comunale, adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 78 del 29.07.1994)